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REGOLAMENTO TRENTO PADEL CLUB

CODICE DI CONDOTTA EX D. LGS. 39/2021 DEL TRENTO PADEL S.S.D. A R.L.

Approvato dal Consiglio direttivo in data 05/09/2024

Indice 

Definizioni

SEZIONE I – PREMESSA E PRINCIPI GENERALI  

1. Introduzione

2. Scopo e ambito di applicazione

3. Valori fondamentali e comportamenti attesi

SEZIONE II – SEGNALAZIONI 

4. Procedura di segnalazione

5. Procedura di indagine e sanzioni

SEZIONE III – DISPOSIZIONI FINALI

6. Aggiornamenti e revisioni

7. Accettazione del Codice

 

Definizioni 

Le seguenti definizioni si riferiscono all’intero documento, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nel Codice stesso.

Ente TRENTO PADEL S.S.D. A R.L.
Codice di Condotta (o solo il Codice) Codice di Condotta ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 39/2021
Destinatari Tutti i soggetti coinvolti nell’ambito delle attività sportive e non dell’Ente – a titolo esemplificativo dirigenti sportivi, tesserati, tecnici federali, giudici arbitri, medici e operatori sanitari, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale dei tesserati minorenni e tutti gli altri soggetti operanti presso l’Ente a qualsiasi titolo
Segnalazioni Tutte le comunicazioni, scritte od orali, al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni relative a condotte in violazione (presunte tali) del D. Lgs. 24/2023 e/o del Modello e/o del presente Codice di Condotta
Responsabile Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni; è un soggetto autonomo e indipendente rispetto al Consiglio direttivo dell’Ente che detiene particolari requisiti di onorabilità e professionalità
Modello di Organizzazione (o solo il Modello) Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi dell’art. 16 del

D. Lgs. 39/2021

 

SEZIONE I – PREMESSA E PRINCIPI GENERALI

1. Introduzione

Il presente Codice di Condotta costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione Controllo ex D. Lgs. 39/2021.

Tale Codice ha l’obiettivo di declinare i valori ed i doveri etici e comportamentali che i Destinatari, nei diversi ruoli, ambiti e competenze, devono considerare come indirizzi univoci di comportamento nell’espletamento delle proprie attività.

Gli standard di condotta descritti nel Codice sono finalizzati:

      1. all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
      2. alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
      3. alla valorizzazione delle diversità;
      4. alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
      5. alla promozione, da parte di dirigenti e tecnici, al benessere dell’atleta;
      6. alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
      7. a rimuovere gli ostacoli che impediscono la promozione del benessere dell’atleta, in particolare se minore, e lo sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità.

Per perseguire tali finalità e, in particolare, la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, l’Ente ha previsto(

Sul punto si veda il Modello di Organizzazione e Controllo adottato dall’Ente):

      1. specifiche procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell’ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
      2. verifiche, precedenti all’impiego nonché periodiche, a carico dei soggetti menzionati alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
      3. adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori.

Inoltre, l’Ente si impegna ad evitare il cumulo di più funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse.

 

2. Scopo e ambito di applicazione

Scopo principale del Codice è promuovere un ambiente sicuro, inclusivo, rispettoso e collaborativo, in cui tutti i partecipanti possano sentirsi accolti e rispettati. Un buon Codice di Condotta può aiutare a prevenire e contrastare abusi, violenze o discriminazioni, consumati in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e tecnologie informatiche. Fornisce, inoltre, indicazioni per gestire eventuali violazioni.

Sul punto si veda il Modello di Organizzazione e Controllo adottato dall’Ente.

 

3. Valori fondamentali e comportamenti attesi

Nel presente paragrafo sono riportati i valori fondamentali che l’Ente richiede di rispettare a tutti i Destinatari nonché i comportamenti attesi degli stessi e quelli inaccettabili.

A) RISPETTO DELLA PERSONA

A.1) Principio di non violenza e divieto di abuso

L’Ente si impegna a rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo e condanna qualsiasi attività che possa comportare la violazione di tali diritti, impegnandosi pertanto a prevenire e condannare ogni forma di discriminazione, abuso o violenza.

È vietato per tutti i Destinatari adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che, in qualunque modo, determinino o incitino all’abuso nelle sue varie forme e alla violenza o ne costituiscano apologia.

L’Ente vieta fermamente a tutti i Destinatari di compiere:

      • qualsiasi condotta o comportamento che comporti violenza fisica o verbale;
      • qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali (c.d. “abuso psicologico”);
      • qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado, in senso reale o potenziale, di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico della persona e/o del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping (c.d. “abuso fisico”);
      • qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante (c.d. “molestia sessuale”);
      • qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati (c.d. “abuso sessuale”);
      • qualunque mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici (c.d. “negligenza”);
      • qualsiasi mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo (c.d. “incuria”);
      • qualsiasi comportamento volto all’impedimento, condizionamento o limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume (c.d. “abuso di matrice religiosa”);
      • qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato; comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima) (c.d. “bullismo, cyberbullismo”).

I Destinatari devono, in ogni caso, astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica e morale dell’avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottare iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

I Destinatari sono tenuti non solo a rispettare tale principio ma anche a farsi portavoce di tali principi durante lo svolgimento delle attività quotidiane, nel corso degli eventi sportivi e nello svolgimento delle attività agonistiche.

A.2) Principio di non discriminazione

Tutti i Destinatari devono astenersi da qualsiasi “comportamento discriminatorio”, anche astratto, basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale e orientamento sessuale. In particolare, ogni Destinatario, nello svolgimento delle proprie attività, deve assicurare a qualsiasi soggetto le stesse possibilità e gli stessi diritti a prescindere dalla loro etnia, colore, caratteristiche fisiche, di genere status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale e orientamento sessuale. Tale principio è particolarmente rilevante nell’attività dei dirigenti e tecnici sportivi che devono provvedere al benessere degli atleti.

 

B) PRINCIPIO DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA

Tutti i Destinatari devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

I Destinatari cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

 

C) DIVIETO DI DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE

Tutti i Destinatari non devono, in alcun modo, esprimere pubblicamente, su social media, o anche innanzi ad un gruppo di persone giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

 

D) DIVIETO DI ALTERAZIONE DEI RISULTATI SPORTIVI

È fatto divieto a tutti i Destinatari di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

E) DIRITTO ALLA SALUTE DEGLI ATLETI E DIVIETO DI DOPING E DI ALTRE FORME DI NOCUMENTO DELLA SALUTE

Tutte le attività dell’Ente sono condotte in conformità alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente e della incolumità pubblica.

Ogni persona, nell’ambito delle proprie mansioni, partecipa attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e dell’incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stesso, dei colleghi e dei terzi.

È fatto divieto a tutti i Destinatari di tenere comportamenti, in ogni modo, in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore e tenere qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell’atleta.

 

F) OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA SPORTIVA

I Destinatari sono obbligati all’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI, dalla Federazione e dall’Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice.

Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

 

SEZIONE II – SEGNALAZIONI

4. Procedura di segnalazione

Qualsiasi Destinatario che venga a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

In ogni caso, tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare al Responsabile qualsivoglia violazione o presunta violazione del presente Codice di Condotta.

L’Ente garantisce la riservatezza del segnalante, nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile, agisce in modo da garantire che essa non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse all’Ufficio del Procuratore federale o ad altro organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo attuali, è istituito il servizio di segnalazione attraverso la seguente casella e-mail del Responsabile  organizzazione@trentopadel.it   

Il Responsabile trasmette con cadenza annuale, all’Ufficio per la tutela il resoconto delle segnalazioni ricevute, ivi incluso quanto direttamente riscontrato. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono inoltre messe a disposizione dell’Ufficio del Procuratore federale e degli organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.

Il Responsabile, qualora durante l’anno non abbia ricevuto segnalazioni, può astenersi dall’invio all’Ufficio per la tutela del resoconto.

 

5. Procedura di indagine e sanzioni

Il Responsabile procede ad esaminare e valutare le segnalazioni ricevute, mediante audizioni e/o attività ispettive, al fine di accertare se si è effettivamente verificata la condotta segnalata ed individuando il responsabile della violazione.

Tutti i Destinatari coinvolti sono chiamati a collaborare attivamente con il Responsabile nelle fasi di indagine, fornendo le informazioni richieste e rispondendo alle eventuali domande sottoposte dallo stesso.

Ferme restando le sanzioni previste dagli Organi di Giustizia Sportiva(Di cui al Regolamento di Giustizia FITP), l’Ente potrà in ogni caso disporre le proprie sanzioni. In particolare, a seconda della gravità dei fatti potranno essere comminiate le seguenti sanzioni:

      • la sospensione per un periodo da 10 giorni a 30 giorni, con contestuale divieto a partecipare a qualsiasi attività sportiva dell’Ente(anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive;
      • l’allontanamento perpetuo dall’Ente con contestuale divieto di partecipare a qualsiasi attività sportiva dell’Ente(anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive.

La quantificazione della sanzione verrà effettuata tenendo conto della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione di cui si è possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione. Si terrà altresì conto dei motivi dell’infrazione, della condotta tenuta per il passato, di quella antecedente nonché di quella tenuta nelle fasi istruttoria e dibattimentale.

 

SEZIONE III – DISPOSIZIONI FINALI

6. Aggiornamenti e revisioni

L’adozione e la revisione del Codice è approvata dal Consiglio direttivo.

Il Codice di Condotta è aggiornato ogni qualvolta l’Ente lo ritenga necessario e, in ogni caso, contestualmente con l’aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo.

7. Accettazione del Codice

Il presente Codice di Condotta è espressamente accettato e compreso dai Destinatari al momento del

tesseramento/iscrizione o nel momento di inizio di qualsiasi rapporto con l’Ente.

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