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CODICE DI CONDOTTA EX D. LGS. 39/2021 DEL TRENTO PADEL S.S.D. A R.L.
Approvato dal Consiglio direttivo in data 05/09/2024
Indice
Definizioni
SEZIONE I – PREMESSA E PRINCIPI GENERALI
1. Introduzione
2. Scopo e ambito di applicazione
3. Valori fondamentali e comportamenti attesi
SEZIONE II – SEGNALAZIONI
4. Procedura di segnalazione
5. Procedura di indagine e sanzioni
SEZIONE III – DISPOSIZIONI FINALI
6. Aggiornamenti e revisioni
7. Accettazione del Codice
Definizioni
Le seguenti definizioni si riferiscono all’intero documento, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nel Codice stesso.
Ente | TRENTO PADEL S.S.D. A R.L. |
Codice di Condotta (o solo il Codice) | Codice di Condotta ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 39/2021 |
Destinatari | Tutti i soggetti coinvolti nell’ambito delle attività sportive e non dell’Ente – a titolo esemplificativo dirigenti sportivi, tesserati, tecnici federali, giudici arbitri, medici e operatori sanitari, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale dei tesserati minorenni e tutti gli altri soggetti operanti presso l’Ente a qualsiasi titolo |
Segnalazioni | Tutte le comunicazioni, scritte od orali, al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni relative a condotte in violazione (presunte tali) del D. Lgs. 24/2023 e/o del Modello e/o del presente Codice di Condotta |
Responsabile | Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni; è un soggetto autonomo e indipendente rispetto al Consiglio direttivo dell’Ente che detiene particolari requisiti di onorabilità e professionalità |
Modello di Organizzazione (o solo il Modello) | Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi dell’art. 16 del
D. Lgs. 39/2021 |
SEZIONE I – PREMESSA E PRINCIPI GENERALI
1. Introduzione
Il presente Codice di Condotta costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione Controllo ex D. Lgs. 39/2021.
Tale Codice ha l’obiettivo di declinare i valori ed i doveri etici e comportamentali che i Destinatari, nei diversi ruoli, ambiti e competenze, devono considerare come indirizzi univoci di comportamento nell’espletamento delle proprie attività.
Gli standard di condotta descritti nel Codice sono finalizzati:
Per perseguire tali finalità e, in particolare, la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, l’Ente ha previsto(
Sul punto si veda il Modello di Organizzazione e Controllo adottato dall’Ente):
Inoltre, l’Ente si impegna ad evitare il cumulo di più funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse.
2. Scopo e ambito di applicazione
Scopo principale del Codice è promuovere un ambiente sicuro, inclusivo, rispettoso e collaborativo, in cui tutti i partecipanti possano sentirsi accolti e rispettati. Un buon Codice di Condotta può aiutare a prevenire e contrastare abusi, violenze o discriminazioni, consumati in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e tecnologie informatiche. Fornisce, inoltre, indicazioni per gestire eventuali violazioni.
Sul punto si veda il Modello di Organizzazione e Controllo adottato dall’Ente.
3. Valori fondamentali e comportamenti attesi
Nel presente paragrafo sono riportati i valori fondamentali che l’Ente richiede di rispettare a tutti i Destinatari nonché i comportamenti attesi degli stessi e quelli inaccettabili.
A) RISPETTO DELLA PERSONA
A.1) Principio di non violenza e divieto di abuso
L’Ente si impegna a rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo e condanna qualsiasi attività che possa comportare la violazione di tali diritti, impegnandosi pertanto a prevenire e condannare ogni forma di discriminazione, abuso o violenza.
È vietato per tutti i Destinatari adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che, in qualunque modo, determinino o incitino all’abuso nelle sue varie forme e alla violenza o ne costituiscano apologia.
L’Ente vieta fermamente a tutti i Destinatari di compiere:
I Destinatari devono, in ogni caso, astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica e morale dell’avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottare iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.
I Destinatari sono tenuti non solo a rispettare tale principio ma anche a farsi portavoce di tali principi durante lo svolgimento delle attività quotidiane, nel corso degli eventi sportivi e nello svolgimento delle attività agonistiche.
A.2) Principio di non discriminazione
Tutti i Destinatari devono astenersi da qualsiasi “comportamento discriminatorio”, anche astratto, basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale e orientamento sessuale. In particolare, ogni Destinatario, nello svolgimento delle proprie attività, deve assicurare a qualsiasi soggetto le stesse possibilità e gli stessi diritti a prescindere dalla loro etnia, colore, caratteristiche fisiche, di genere status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale e orientamento sessuale. Tale principio è particolarmente rilevante nell’attività dei dirigenti e tecnici sportivi che devono provvedere al benessere degli atleti.
B) PRINCIPIO DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA
Tutti i Destinatari devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
I Destinatari cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.
C) DIVIETO DI DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE
Tutti i Destinatari non devono, in alcun modo, esprimere pubblicamente, su social media, o anche innanzi ad un gruppo di persone giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
D) DIVIETO DI ALTERAZIONE DEI RISULTATI SPORTIVI
È fatto divieto a tutti i Destinatari di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.
E) DIRITTO ALLA SALUTE DEGLI ATLETI E DIVIETO DI DOPING E DI ALTRE FORME DI NOCUMENTO DELLA SALUTE
Tutte le attività dell’Ente sono condotte in conformità alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente e della incolumità pubblica.
Ogni persona, nell’ambito delle proprie mansioni, partecipa attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e dell’incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stesso, dei colleghi e dei terzi.
È fatto divieto a tutti i Destinatari di tenere comportamenti, in ogni modo, in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore e tenere qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell’atleta.
F) OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA SPORTIVA
I Destinatari sono obbligati all’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI, dalla Federazione e dall’Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice.
Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.
SEZIONE II – SEGNALAZIONI
4. Procedura di segnalazione
Qualsiasi Destinatario che venga a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
In ogni caso, tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare al Responsabile qualsivoglia violazione o presunta violazione del presente Codice di Condotta.
L’Ente garantisce la riservatezza del segnalante, nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile, agisce in modo da garantire che essa non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).
Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse all’Ufficio del Procuratore federale o ad altro organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo attuali, è istituito il servizio di segnalazione attraverso la seguente casella e-mail del Responsabile organizzazione@trentopadel.it
Il Responsabile trasmette con cadenza annuale, all’Ufficio per la tutela il resoconto delle segnalazioni ricevute, ivi incluso quanto direttamente riscontrato. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono inoltre messe a disposizione dell’Ufficio del Procuratore federale e degli organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.
Il Responsabile, qualora durante l’anno non abbia ricevuto segnalazioni, può astenersi dall’invio all’Ufficio per la tutela del resoconto.
5. Procedura di indagine e sanzioni
Il Responsabile procede ad esaminare e valutare le segnalazioni ricevute, mediante audizioni e/o attività ispettive, al fine di accertare se si è effettivamente verificata la condotta segnalata ed individuando il responsabile della violazione.
Tutti i Destinatari coinvolti sono chiamati a collaborare attivamente con il Responsabile nelle fasi di indagine, fornendo le informazioni richieste e rispondendo alle eventuali domande sottoposte dallo stesso.
Ferme restando le sanzioni previste dagli Organi di Giustizia Sportiva(Di cui al Regolamento di Giustizia FITP), l’Ente potrà in ogni caso disporre le proprie sanzioni. In particolare, a seconda della gravità dei fatti potranno essere comminiate le seguenti sanzioni:
La quantificazione della sanzione verrà effettuata tenendo conto della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione di cui si è possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione. Si terrà altresì conto dei motivi dell’infrazione, della condotta tenuta per il passato, di quella antecedente nonché di quella tenuta nelle fasi istruttoria e dibattimentale.
SEZIONE III – DISPOSIZIONI FINALI
6. Aggiornamenti e revisioni
L’adozione e la revisione del Codice è approvata dal Consiglio direttivo.
Il Codice di Condotta è aggiornato ogni qualvolta l’Ente lo ritenga necessario e, in ogni caso, contestualmente con l’aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo.
7. Accettazione del Codice
Il presente Codice di Condotta è espressamente accettato e compreso dai Destinatari al momento del
tesseramento/iscrizione o nel momento di inizio di qualsiasi rapporto con l’Ente.